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Svolgimento del servizio

 

L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con la possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore d'impiego prescelto, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli Enti ed Organizzazioni convenzionate.

Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare e comprende:

un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego e destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio (per l'espletamento del servizio in determinati settori, possono essere previsti periodi di addestramento aggiuntivo presso l'Ente o Organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa);
un periodo di attività operativa.

Il servizio, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese o per la partecipazione a missioni umanitarie o per la cooperazione allo sviluppo.
Al termine del servizio l'obiettore è posto in congedo illimitato.
Il cittadino che presta servizio civile gode degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali ed amministrativi, dei cittadini che prestano servizio militare di leva e ha diritto, inoltre, alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
Analogamente a quanto previsto per il servizio militare, il periodo del servizio civile è riconosciuto valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato.
Inoltre sia il periodo di servizio civile che di servizio di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso Enti pubblici.
Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.
In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che lo hanno prestato e sono stati richiamati, sono assegnati alla protezione civile o alla Croce Rossa.