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Motivi di esclusione

 

Non possono esercitare il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare coloro che:

risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative a particolari tipi di armi e precisamente alle armi indicate, rispettivamente, negli art. 28 e 30 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quelle indicate al primo comma lettera h, nonchè al terzo comma dell'art.2 della Legge 18.04.1975, nr. 110 e cioè:

repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890;

armi da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa sia lunghe che corte, strumenti lancia razzi, armi destinate alla pesca ovvero armi o strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art.6 escluda, in relazione alle specifiche caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

(ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza);

abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze Armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.