Richiesta Riconoscimento paternità e maternità
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Informazioni generali
La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente
dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della
paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La
maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende
essere figlio e di colui ce fu partorito dalla donna, la quale si
assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola
esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del
concepimento non costituiscono prova della paternità naturale. L'azione
per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la
maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio. Se il figlio
muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promossa dai
discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti, entro due
anni dalla morte. L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può
essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali
riconosciuti. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata
la paternità o la maternità naturale può essere promossa,
nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà
prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere
l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore
speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per
proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni. Per
l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa
autorizzazione del giudice. L'azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono
specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.
Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con
decreto motivato, su ricorso (Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende
promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte
le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con
ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di
consiglio. L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza
alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine
dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in
cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali,
entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno
facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative. Il
tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di
minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la
rappresenti in giudizio. La domanda per la dichiarazione di paternità o
di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto
genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod.
Proc. Civ. 102). Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia
interesse. Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono
ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei
figli incestuosi è vietato. Possono essere ammesse dal giudice quando
vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello
del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e seguenti). In ogni caso in cui
non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità
o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il
mantenimento, I'istruzione e l'educazione (580, 594). Il figlio
naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere
gli alimenti. L'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai
sensi dell'art. 274. L'azione può essere promossa nell'interesse del
figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta
del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà.