Richiesta Autorizzazioni attività commercio su suolo pubblico
Giorni, periodi ed orari di attività e di occupazione
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Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati si effettua nei
giorni indicati nei punti precedenti in relazione a ciascuno dei
mercati stessi. Lo svolgimento dell'attività commerciale per la vendita
di prodotti stagionali deve essere effettuata in un periodo di tempo
non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180. L'orario per ciascuna
delle attività di cui sopra è determinato con provvedimento del
Sindaco. I titolari di posteggio possono iniziare ad allestire le
attrezzature 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle
contrattazioni; le attrezzature stesse devono essere rimosse entro 60
minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle vendite e l'area
deve essere lasciata libera da ingombri e da eventuali rifiuti prodotti.
Posteggi e misurePer
posteggio si intende l'intera superficie data in concessione le cui
dimensioni sono indicate per ognuno nei punti precedenti. I posteggi
dovranno essere opportunamente separati tra loro in modo da consentire
l'accesso all'interno da parte degli operatori.
Caratteristiche dei banchiI
banchi di vendita e le relative attrezzature devono essere decorosi,
con le merci bene ordinate e convenientemente esposte. L'altezza minima
dal suolo non deve essere inferiore a 50 cm. e l'eventuale tendone a
copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di metri
2, misurata dalla parte più bassa, e può sporgere di 1 metro nella
parte antistante e metri 0,20 su ciascun lato, oltre al confine del
suolo assegnato, con assoluto divieto di appendere le merci oltre la
linea del banco. In deroga a quanto sopra, ai soli venditori di
calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e arredamenti è
consentita l'esposizione a terra. In ogni caso, l'esposizione delle
merci in vendita deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei
banchi vicini, danneggiare l'attività degli altri venditori od
intralciare la circolazione pedonale. E' assolutamente vietato
ingombrare con merci o altro il corridoio e gli spazi tra banco e
banco. E' inoltre vietato l'abbinamento dei banchi anche se i titolari
sono legati da vincoli di parentela o di affinità. Ai veicoli
attrezzati per la vendita, nonché a quelli che trasportano le merci, È
consentita la sosta nell'area mercatale durante l'orario stabilito per
le contrattazioni, purché rientrino nello spazio assegnato.
L'installazione di chioschi, boxes e banchi di vendita destinati a
rimanere in permanenza sull'area pubblica, comporta per il titolare
della relativa concessione l'obbligo di mantenere le strutture pulite,
efficienti ed esteticamente ordinate e decorose. E', comunque,
prescritta l'osservanza di tutte le norme di legge.
Criteri di partecipazione all'assegnazione dei posti liberiPossono
partecipare gli operatori e le società in possesso di autorizzazione
commerciale su aree pubbliche nel rispetto delle specifiche norme di
legge, e gli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti, la
cui qualità deve essere comprovata da un certificato del Sindaco del
Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla
coltivazione dei prodotti posti in vendita. Salvo quanto previsto dalle
disposizioni del presente Regolamento relative all'assegnazione
provvisoria di posteggi temporaneamente non occupati dal titolare, la
partecipazione è subordinata all'ottenimento della concessione di
occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Sindaco. Allo scopo di
permettere ai commercianti interessati di scegliere nell'ambito dei
posteggi eventualmente disponibili per un'assegnazione definitiva,
presso il civico Ufficio Plateatico è messa a disposizione una
planimetria, continuamente aggiornata, di tutti i posteggi esistenti
nel territorio del Comune, con riportati gli esatti posizionamenti, le
superfici e le eventuali specializzazioni merceologiche cui sono
destinati, nonché se sono di tipologia "A" o "B".
Concessione dei posteggiFatte
salve le ulteriori disposizioni regionali, i posteggi sono concessi,
secondo la vigente normativa, su specifica domanda, in bollo,
indirizzata al Sindaco e presentata al civico Ufficio Plateatico, che
deve obbligatoriamente contenere:
- cognome e nome o ragione sociale;
- luogo e data di nascita, residenza o sede legale;
- codice fiscale o partita I.V.A.;
- numero e data di iscrizione al Rec;
- tabelle e/o categorie merceologiche;
- estremi della relativa autorizzazione commerciale su aree pubbliche;
- il numero di posteggio, il mercato dove È ubicato ed i giorni in cui intende occuparlo;
- gli eventuali titoli di priorità;
- il mezzo con cui si intende esercitare l'attività (autobanco, banco mobile, box, banco fisso, ecc.).
In
allegato devono essere presentate le copie fotostatiche, leggibili,
della autorizzazione commerciale e del certificato camerale del
Registro Ditte.
Salvo i casi di cessazione, rinuncia, revoca e
decadenza previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento,
le concessioni hanno durata decennale e sono rinnovabili alla scadenza,
a domanda scritta in bollo, che deve essere presentata all'Ufficio
Plateatico entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno precedente a
quello di scadenza.
Mancata occupazione ed assegnazione provvisoria del posteggio
L'operatore
concessionario di posteggio che non lo occupi entro le ore 8,00 perde
il diritto al medesimo (per tutta la giornata). Per la giornata e per
tutto l'eventuale periodo di non utilizzazione il posteggio stesso può
essere assegnato ad altro commerciante utilmente collocato
nell'apposita graduatoria. Nel caso sul posto non sia presente nessun
operatore riportato nel suddetto elenco, il posteggio è assegnato per
la sola giornata a chi, tra coloro che ne fanno richiesta, ha iniziato
prima l'attività ed a parità di merito a chi si è presentato per primo.
Non si procede alla suddetta assegnazione provvisoria quando i posteggi
non occupati dal titolare sono costituiti da boxes o chioschi e nei
casi in cui sull'area si trovino strutture fissate stabilmente al suolo
di proprietà del relativo concessionario.
Formazione delle graduatorie
I
commercianti su aree pubbliche, per i giorni nei quali non hanno
posteggi in concessione, possono chiedere al Sindaco di essere ammessi
a frequentare il mercato per cui sono interessati mediante inserimento
nell'apposito elenco degli "spuntisti" che ha validità annuale (dal 1
Gennaio al 31 Dicembre) ed è rinnovabile a domanda scritta. La
richiesta, in bollo, indirizzata al Sindaco, da presentarsi all'Ufficio
Plateatico inderogabilmente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni
anno, deve, pena il non accoglimento, contenere:
- complete generalità o ragione sociale;
- residenza e domicilio o sede legale;
- codice fiscale o partita I.V.A.;
- estremi dell'autorizzazione commerciale;
- il mercato che intende frequentare ed in quali giorni;
- il mezzo con cui intende esercitare l'attività;
- le tabelle merceologiche autorizzate;
- in quali Comuni l'operatore ha posteggi in concessione ed in quali giorni;
- gli altri Comuni in cui risulta in graduatoria come "spuntista";
- eventuali titoli di priorità;
- la data di inizio dell'attività.
In allegato alla domanda deve essere presentato:
- copia autenticata dell'autorizzazione commerciale su aree pubbliche;
- certificato del Registro delle ditte di cui al R.D. 20.9.1934, n. 2011, attestante la data di inizio dell'attività;
- tutti i documenti che il richiedente riterrà opportuno sottoporre all'attenzione degli esaminatori.
L'Ufficio
Plateatico provvederà entro il 30 Novembre alla formazione della
graduatoria (una per ogni mercato), conteggiando i seguenti punteggi:
- titolari di autorizzazione di tipo C senza posteggi punti 5
- titolari di autorizzazione di tipo C con 1 posteggio punti 4
- titolari di autorizzazione di tipo C con 2 posteggi punti 3
- titolari di autorizzazione di tipo B con 1 o 2 posteggi punti 3
- titolari di autorizzazione di tipo B con 3 o 4 posteggi punti 2
- titolari di autorizzazione di tipo B con 5 posteggi punti 1
- titolari di autorizzazione di tipo A con 5 posteggi punti 1
- per ogni assegnazione provvisoria punti 1
La
graduatoria sarà aggiornata bimestralmente e pertanto almeno 10 giorni
prima della fine dei mesi pari sarà affissa e pubblicata all'albo
pretorio del Comune e sarà applicabile dal 1ø giorno dei mesi dispari.
Agli
operatori inseriti nella graduatoria, presenti sul mercato all'orario
d'inizio delle contrattazioni e rimasti liberi per mancanza di posteggi
disponibili, verrà conteggiato 1 punto.
Ai fini della formazione e dell'aggiornamento delle singole graduatorie, a parità di punteggi, la precedenza viene data:
1. A chi ha fatto registrare il più' alto numero di presenze sul mercato;
2. A chi ha iniziato prima l'attività.
Divieto di assegnazione e di utilizzo
A
nessun commerciante potrà essere assegnato o concesso l'uso e da nessun
operatore potrà essere utilizzato più di un posteggio
contemporaneamente, nello stesso giorno, nello stesso mercato e con la
stessa autorizzazione, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7, c. 7,
del D.M. 248/93.
Subingresso nel posteggio
Nel
caso di cessione dell'azienda per il commercio su area pubblica, al
subentrante, previa domanda, in bollo, documentante l'avvenuto
trasferimento dell'attività, verranno assegnati i posteggi in godimento
al cedente o riconosciuti gli eventuali titoli di priorità dello
stesso. Se il subentrante non intende avvalersi dei suddetti diritti
deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Plateatico.
Miglioria del posteggio
Qualora
un commerciante su aree pubbliche abbia ottenuto la concessione di un
posteggio che non corrisponda appieno alle esigenze del suo commercio,
può chiedere la " miglioria ", cioè la concessione, in sostituzione di
quello in atto assegnato, di un altro posteggio al momento disponibile
per un'assegnazione definitiva più adeguata. La domanda, in bollo, è
accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata
(fa fede il timbro postale di partenza), non risulti essere stata
presentata alcuna richiesta di autorizzazione all'esercizio
dell'attività che riguardi il posteggio in questione. Qualora due
concessionari intendano effettuare lo scambio dei propri posteggi
situati nello stesso mercato o in due mercati diversi, le domande, in
bollo, motivate e sottoscritte da entrambi le parti devono essere
presentate all'Ufficio Plateatico. La Giunta Comunale provvederà poi
periodicamente ad evadere le richieste ed altresì ad attuare le
modifiche delle dimensioni dei posteggi.
Divieto di cessione del posteggio
E'
vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a
nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. In caso di cessione,
anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il
titolare decade dalla concessione senza dar diritto a rimborsi o altro.
Divieti in generale
Al
fine di garantire il miglior svolgimento delle attività commerciali su
aree pubbliche, è fatto divieto di effettuare le vendite mediante
illustrazione delle merci o con il sistema del battitore. E'
considerato illustratore o battitore il commerciante che adotta una
particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per
richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche di
determinati prodotti, o sulla particolare convenienza dell'acquisto. E'
fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per
l'amplificazione e la diffusione dei suoni. In deroga, ai venditori di
dischi, musicassette, radio, compact-disc, ecc., è consentito, tenendo
il volume entro limiti di moderazione tali da non creare disturbo alle
attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e
diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita
in atto. Nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie.
E' vietato porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al
consumo o, comunque, non conformi alle leggi vigenti. E' vietato
vendere o porre in vendita prodotti non contemplati nell'autorizzazione
o espressamente vietati dalle leggi vigenti. Si intendono prodotti
destinati alla vendita tutti quelli che vengono disposti sui banchi e
nelle attrezzature. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia,
chiamare ad alta voce gli acquirenti, usare parole o compiere atti
sconvenienti. E' vietato lordare i corridoi e gli interspazi, ovvero
depositare o gettare rifiuti ed immondizie al di fuori dei contenitori
appositamente predisposti nelle aree di vendita. E' vietato uccidere,
spennare ed eviscerare gli animali che dovranno essere posti in vendita
con l'osservanza di tutte le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
La vendita di animali vivi per uso alimentare è consentita solo agli
agricoltori produttori diretti. Sia agli operatori commerciali che ai
fornitori è vietato indossare grembiuli o altri capi lordati di sangue.
E' vietato tenere o portare cani o altri animali dove si svolge il
commercio su aree pubbliche. E' fatto divieto di detenere o usare,
all'interno delle strutture mercatali chiuse, bombole di gas o altro
liquido infiammabile. Per tutto quanto non espressamente previsto dal
presente Regolamento, valgono tutti i vincoli ed i divieti concernenti
l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Obblighi in generale
E'
fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben
visibile al pubblico, durante l'orario di vendita, gli originali o
copie autenticate dell'autorizzazione e della concessione di posteggio,
nonché di tenere presso di sé la ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P.
e, se prescritto, il libretto sanitario. E' fatto inoltre obbligo di
esibire ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Municipale, delle
Forze di Polizia o di altro personale incaricato alla sorveglianza
tutti i documenti suddetti unitamente ad un documento di identità. E'
fatto obbligo al commerciante di indicare sulle merci il prezzo di
vendita in modo chiaro e ben leggibile e con preciso riferimento alla
singola quantità e qualità dei prodotti. A tutti gli operatori è fatto
obbligo di lasciare al termine delle contrattazioni l'area assegnata
pulita e sgombra da rifiuti, che devono essere raccolti negli appositi
contenitori. E' fatto obbligo a tutti i concessionari di comunicare
immediatamente all'Ufficio Plateatico i cambi di residenza o di sede.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento
valgono i vincoli e gli obblighi concernenti l'esercizio del commercio
su aree pubbliche.
Revoca e decadenza della concessione di posteggio
La concessione relativa al posteggio È revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ed utilità pubblica.
E' fatto salvo il diritto dell'operatore di ottenere un altro posteggio, in sostituzione di quello revocato.
La concessione può essere sospesa o revocata qualora vengano a mancare le condizioni igienico-sanitarie.
La concessione è dichiarata automaticamente decaduta per le seguenti cause:
1. perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche;
2.
inosservanza dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata
libera da ingombro e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
3.
mancato utilizzo del posteggio nell'anno solare (ai sensi dell'art. 3,
comma 9, della Legge 112/91) nei seguenti termini:
o 13 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 1 giorno alla settimana;
o 26 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 2 giorni alla settimana;
o 39 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 3 giorni alla settimana;
o 52 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 4 giorni alla settimana;
o 65 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 5 giorni alla settimana;
o 78 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 6 giorni alla settimana;
o 91 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 7 giorni alla settimana.
Per le attività stagionali, si riducono rispettivamente a:
o 15 assenze per concessioni di 2 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;
o 23 assenze per concessioni di 3 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;
o 30 assenze per concessioni di 4 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;
o 38 assenze per concessioni di 5 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;
o 46 assenze per concessioni di 6 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana.
Nel
caso di attività stagionali con frequenza inferiore a 7 giorni la
settimana, in base a quanto sopra disposto, la decadenza della
concessione è ridotta in proporzione ai giorni di occupazione concessi.
Per anno solare, si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Nel
calcolo delle assenze non viene tenuto conto delle giornate in cui, per
qualunque causa, di fatto le attività commerciali non hanno avuto
effettivamente luogo (festività, scioperi, sospensioni, ecc.), né delle
assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattie, purché
documentate.
I casi di gravidanza e di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche.
In
tutti i casi, le lettere di comunicazione a giustificazione delle
assenze, con allegate le documentazioni in originale, dovranno essere
fatte pervenire all'Ufficio Plateatico entro e non oltre il 3° giorno
dalla data di inizio assenze.
Nel caso in cui il concessionario non
ottemperi a quanto sopra disposto e nei termini prescritti, il periodo
di non occupazione verrà considerato come mancato utilizzo non
giustificato.
I periodi di ferie, per i quali corre l'obbligo della comunicazione scritta, vengono conteggiati come mancato utilizzo.
4. Il Sindaco, inoltre, può, con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:
o
ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, alla
presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;
o
particolare comportamento scorretto sia del concessionario che dei suoi
coadiuvanti e dipendenti nei confronti del cliente e degli addetti alla
vigilanza;
o per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
o
per cessione, anche parziale e sia pure temporanea, del proprio
posteggio ad altro operatore commerciale, senza la contemporanea
cessione dell'azienda;
o per sostituzione di persona non legittimata nel godimento del posteggio.
5.
Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data
comunicazione, con lettera raccomandata R.R., ai sensi degli artt. 7 e
8 della Legge 7.8.90, n. 241, all'interessato, il quale, a norma
dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione della predetta Legge,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 16.12.93,
è invitato a produrre, in carta libera, eventuali memorie difensive ed
eventuali giustificazioni delle assenze entro 20 giorni dalla data di
ricevimento.
Se le osservazioni non saranno presentate o non
perverranno in tempo utile si procederà, senz'altro, alla pronuncia di
decadenza. Qualora venissero inviate, saranno valutate, ed accolte o
respinte, a seconda delle cause che le giustificano.
Se accolte, non si procederà alla pronuncia di decadenza.
In
caso di mancato accoglimento, la pronuncia di decadenza costituirà un
obbligo per l'Amministrazione Comunale ed i suoi Uffici.
La
decadenza della concessione del posteggio si concretizza con la
notifica dell'atto all'interessato, ed è immediatamente esecutiva.
Del provvedimento deve essere data comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per la relativa revoca.
Tasse e canoni
Il
titolare del posteggio è obbligato a corrispondere la tassa di
occupazione del suolo pubblico ed il canone di concessione, nella
misura determinata dall'Amministrazione Comunale.
Sorveglianza e controllo
Il
Comando Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza e del
corretto funzionamento di tutte le attività commerciali svolte su aree
pubbliche nelle quali sono applicabili le norme e le sanzioni dei
Regolamenti Comunali, delle disposizioni stabilite da Leggi e
Regolamenti generali e speciali, da ordinanze del Sindaco e da
eventuali provvedimenti dell'Autorità sanitaria locale, nonché dalle
prescrizioni esecutive impartite dagli Agenti del predetto Comando.
Tutti coloro che operano su dette aree, nonché quelli che vi accedono, sono tenuti all'osservanza di tali disposizioni.
In particolare è compito degli Agenti di Polizia Municipale:
- sovrintendere agli orari di inizio e fine occupazione ed a quelli stabiliti per le contrattazioni;
- verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari;
- prendere nota delle assenze dei titolari di concessione;
- prendere
nota delle presenze di tutti i commercianti non titolari di
concessione, ivi compresi quelli che, per mancanza di spazi, non è
possibile far posizionare;
- assegnare, in via del tutto provvisoria, i posteggi rimasti disponibili;
- far
osservare tutte le disposizioni che disciplinano l'attività e tutte
quelle che volta per volta possono venire emanate dalla Amministrazione
Comunale;
- redigere giornalmente un rapporto di servizio
in cui vengano evidenziate le assenze dei titolari e le presenze degli
altri commercianti, nonché i posteggi assegnati in via provvisoria con
i nominativi dei relativi occupanti. Inoltre, devono essere segnalate
tutte le novità e le notizie utili.
Registri
Per
ciascuna area commerciale, l'Ufficio Plateatico cura la tenuta della
relativa documentazione su apposito registro nel quale sono iscritti
gli operatori titolari di concessione di posteggio, con l'indicazione
delle tabelle merceologiche, delle tasse e dei canoni dovuti, dell'area
e del posto assegnato, della scadenza della concessione e delle assenze
sia giustificate che ingiustificate. In altro registro, tenuto dallo
stesso Ufficio, sono annotate tutte le presenze degli operatori non
titolari di concessione e la relativa graduatoria per assegnazioni
provvisorie che viene aggiornata bimestralmente (vale a dire alla fine
dei mesi pari).
Comitati di funzionamento
Per
ciascun mercato è costituito un comitato di funzionamento che resta in
carica per una durata triennale. Il comitato è formato da un numero di
componenti da 9 a 7, a seconda che i concessionari di posteggio siano,
rispettivamente, superiori o inferiori al numero di 50 per ogni singola
area. Del comitato stesso fanno parte 2 componenti designati dalle
Organizzazioni Sindacali dei commercianti più rappresentative, e un
rappresentante dei consumatori, nominato dal Consiglio di Quartiere
competente per zona. I rimanenti membri verranno nominati tramite
elezioni, da svolgersi nell'ambito di ciascuna sede mercatale. Aventi
diritto al voto sono i commercianti su aree pubbliche che operano
presso il mercato, e, per ogni banco di vendita, può essere espresso un
singolo voto, attraverso la persona titolare della relativa
autorizzazione o tramite delega scritta ad altro operatore. Le
operazioni di voto sono organizzate dal Comune mediante nomina di una
commissione elettorale istituita dall'Amministrazione Comunale di
concerto con le OO.SS. (composta da un funzionario comunale quale
presidente e da 2 o 3 membri designati dalle OO.SS. a seconda che gli
operatori siano rispettivamente inferiori o superiori al numero di 50)
che effettuerà le operazioni di spoglio e proclamerà gli eletti. Le
operazioni di voto avverranno in un giorno di mercato di maggior
affluenza. Il comitato deve, successivamente, designare, al suo
interno, un membro con funzioni di coordinatore. Ove l'esito delle
elezioni non esprima il numero previsto delle candidature, il comitato
risulterà validamente costituito dai rappresentanti indicati dalle
OO.SS., unitamente al rappresentante dei consumatori ed alle
candidature residuali eventuali espresse dalla votazione. I compiti del
comitato di funzionamento sono i seguenti: ' proporre
all'Amministrazione comunale le soluzioni più funzionali per il buon
andamento delle attività commerciali che si esplicano nell'area di
mercato; ' riferire ogni qualvolta sia richiesto all'Amministrazione
comunale, ed almeno una volta all'anno, intorno agli elementi
essenziali circa la funzionalità del mercato ed ogni altro problema
funzionale che si evidenziasse per un miglioramento della efficienza
della struttura comunale attrezzata. I pareri del comitato sono
validamente espressi con la presenza di almeno un terzo dei componenti,
con voto conforme della maggioranza relativa dei presenti.
L'Amministrazione comunale può conferire al comitato di funzionamento
la gestione della struttura ai fini della ripartizione delle spese
comuni.
Furti e incendi
L'Amministrazione
comunale non risponde dei furti delle merci e delle attrezzature di
proprietà dei venditori che operano su aree pubbliche, nonché degli
incendi e dei danni arrecati a terzi.
Installazione di strutture fisse
Il
commerciante su aree pubbliche che intende occupare il posteggio in
concessione con box, chiosco, o con una struttura destinata a rimanere
in permanenza sull'area deve preventivamente munirsi della necessaria
autorizzazione. La richiesta, in bollo, indirizzata al Sindaco e
presentata all'Ufficio Plateatico, deve essere corredata da un progetto
grafico della struttura che si vuole posizionare e da un certificato di
conformità, redatto da un professionista abilitato, dell'impianto
elettrico alle vigenti norme di legge. Ottenuti i pareri di competenza
degli uffici interessati, sarà eventualmente rilasciata
l'autorizzazione con inserite le condizioni alle quali il richiedente
deve ottemperare.
Allacciamenti
Il
commerciante su aree pubbliche che intende collegare il posteggio
assegnato alla rete idrica, elettrica e fognaria, deve chiedere
preventivamente l'autorizzazione con domanda scritta, in bollo,
indirizzata al Sindaco e presentata all'Ufficio Plateatico, corredata
dai rispettivi contratti stipulati con gli enti interessati.
L'esecuzione delle opere deve avvenire nella piena osservanza delle
condizioni inserite nella comunicazione di accoglimento.
Sanzioni
Fatta
salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 112/91, dal
relativo Regolamento di esecuzione approvato con 248/93 e dalle altre
leggi e norme generali e speciali, le violazioni alle disposizioni del
presente Regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste
dall'articolo 106 della Legge Comunale e Provinciale n° 383/34. In caso
di particolare gravità delle violazioni al presente Regolamento o di
reiterata violazione delle stesse, il Sindaco può disporre la
sospensione temporanea, senza onere per il Comune, della validità della
concessione di posteggio per un periodo non superiore a 20 giorni.