Richiesta Autorizzazioni attività - vendita giornali e riviste
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Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola,
su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non
esclusivi. Tale attività è soggetta al rilascio di autorizzazione da
parte dei comuni, anche a carattere stagionale.
Chi può avere l'autorizzazionePossono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
c)
i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle
autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e
marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e
trattorie;
d) le strutture di vendita come definite
dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita
pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti
prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un
limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli
esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo
riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
Per
gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi
dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di
cui al comma 2 è rilasciata di diritto.
I soggetti che non hanno
effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un
punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al
comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza
alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis),
numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.
Il
rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti
di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in
ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche
urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di
quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di
accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
Quando non è necessaria l'autorizzazioneNon è necessaria alcuna autorizzazione:
a)
per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità
religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni
specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito,
sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di
propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g)
per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private
rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
Piano di localizzazioneLe
attività di rivendita di giornali e riviste sono regolamentate da
apposito piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, ai
sensi dell'art. 6 del D. Lgs 24 aprile 2001 n. 170, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01.03.2003, che si propone
di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri
fondamentali e l'elemento di interpretazione del Piano stesso:
- Assicurare un più razionale insediamento delle rivendite in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione;
- Favorire
una migliore produttività del servizio, anche attraverso la
ristrutturazione e l'ampliamento delle rivendite esistenti;
compatibilmente con le prescrizioni urbanistiche e gli interessi
generali dell'uso pubblico dei suoli;
- Facilitare agli utenti il più facile accesso ai punti di vendita.
Autorizzazioni
L'attività
di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la
specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del D.Lgs 24 aprile 2001 n.
170, salvo i casi di esenzione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 24 aprile
2001 n. 170.
L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico.
L'autorizzazione
abilita esclusivamente la vendita di 'giornali, riviste e loro
supplementi, altre pubblicazioni periodiche registrate come tali presso
il Tribunale'.
Non viene previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.
Il titolare di rivendita è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
La
sospensione dell'attività di vendita per effettive e comprovate cause
di forza maggiore deve essere comunicata al Responsabile dello
sportello unico entro 5 giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.
Il
titolare di rivendita, nei periodi di chiusura, è tenuto ad esporre
apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.
Modalità
La
domanda di autorizzazione per i nuovi punti vendita (Marca da bollo €
14,62)e per i trasferimenti di sede (Marca da bollo ' 14,62) deve
essere presentata allo Sportello Unico corredata dai seguenti dati e
documenti:
- Planimetria dei locali di vendita e di servizio in scala 1: 100;
- Dichiarazione
sostitutiva di certificazioni, a norma del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000, contenente le seguenti dichiarazioni: codice fiscale e/o partita
Iva, disponibilità dei locali, dichiarazione del possesso di eventuali
altre autorizzazioni, condanne e/o procedimenti penali
Decadenza o revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione decade o viene revocata nei seguenti casi:
- quando venga sospesa l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- quando
la rivendita venga aperta o trasferita senza la preventiva
autorizzazione. In tal caso la revoca viene disposta dopo apposita
diffida e si predisporrà l'immediata chiusura della rivendita ed in
caso di trasferimento il ripristino della stessa nell'ubicazione
originaria in un termine non superiore ai trenta giorni;
- quando non venga assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate prevista dall'art. 4 del D.Lgs 24 aprile 2001 n 170
Requisiti minimi di superficie
- Gli esercizi di rivendita collocati in edifici devono disporre di una superficie minima di vendita di mq . 15.
- Non è ammessa la realizzazione di chioschi.
- Il lay-out degli esercizi deve comunque assicurare parità di trattamento alle diverse testate.