Fondo nazionale per la non autosufficienza
A questo scopo viene istituito il Fondo nazionale per la non autosufficienza (sinora ricompreso come semplice quota all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali) con vincolo di destinazione. Si costituisce così un terzo distinto pilastro di protezione universalistica, accanto al Fondo sanitario nazionale e al Fondo sociale, in grado di completare e integrare gli strumenti di finanziamento dell’attuale sistema di solidarietà pubblica. Le prestazioni erogate da Fondo non vanno infatti considerate come prestazioni sostitutive di quelle sanitarie ma vanno ad affiancarsi ad esse per garantire quei servizi di natura socioassistenziale indispensabili alla qualità di vita della persona non autosufficiente e della sua famiglia.
La gestione del Fondo è garantita dalle Regioni e dai Comuni sulla base di parametri fissati a livello nazionale in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali.
I destinatari potenziali del Fondo sono rappresentati dai non autosufficienti, disabili totali e con disabilità severa, stimati pari a circa l'1% della popolazione complessiva, in buona parte ultra sessantacinquenni.
Per un quadro generale concernente il fabbisogno si può tener conto che le prestazioni per persone disabili nel 1999 sono state 6.177.196, il 28% del totale delle prestazioni pensionistiche. (Istat, 2000). Tale complesso di prestazioni include tre macro-tipologie di interventi economici:
a) le prestazioni di invalidità;
b) le varie forme indennità (tra cui l‘indennità di accompagnamento)
c) le pensioni di invalidità civile.
L’importo medio annuo delle prestazioni di invalidità era di circa 11 milioni di vecchie lire; quello delle prestazioni indennitarie era di circa 6 milioni di vecchie lire e quello delle pensioni di invalidità Civile e categorie assimilate era di circa 9 milioni di vecchie lire (Istat, 2000).
Va inoltre tenuto presente che il numero di persone che godono dell'assegno di accompagnamento è stimato pari a circa 600.000 persone.
Al finanziamento del Fondo nazionale per la non autosufficienza concorrono, quindi, una serie di misure:
1) le maggiori entrate derivanti dal recupero della base imponibile connessa ai programmi di emersione dal lavoro nero e ai contratti di riallineamento, in base alla legge n. 383/2001 e successive modificazioni;
2) le erogazioni liberali finalizzate al finanziamento dello stesso e per le quali è prevista l'introduzione di opportune agevolazioni fiscali;
3) il riordino degli emolumenti fin qui erogati a vario titolo a livello centrale e locale ai sensi della l. n. 18/1980, fatta eccezione per quelli derivanti da infortunio sul lavoro;
4) l’abolizione degli articoli 13 e 14 della L. 383/2001, la cosiddetta Tremonti-Bis e il ripristino dell’imposta di successione ai sensi dell’articolo 69 della L. 21 novembre 2000 n. 342.