Divorzio
Può essere richiesto dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori, nonché sulla separazione dei beni. La procedura si esaurisce in una sola udienza. In mancanza di accordi una sola parte può chiedere il divorzio giudiziale.
La sentenza di divorzio viene inviata allo stato civile solo dopo il passaggio in giudicato (se non viene fatta acquiescenza, o se non viene notificata a cura dell'avvocato, passa in giudicato 1 anno e 45 giorni dopo la pubblicazione).
Una copia della sentenza originale viene inviata dal Tribunale allo Stato Civile per la trascrizione.
Divorzio congiunto
È stipulato e sottoscritto dalle parti, patrocinate da un legale che presenta il ricorso. Il presidente del Tribunale fissa l’udienza camerale e nomina il giudice delegato. Le parti, rappresentate dai rispettivi legali, compaiono innanzi al Collegio e sottoscrivono per accettazione il verbale. Il divorzio congiunto si conclude con una sentenza.
Divorzio giudiziario ordinario
Si presenta il ricorso tramite avvocato ed è fissata l’udienza dal presidente (il Tribunale competente è generalmente quello della controparte). Le parti compaiono con i rispettivi legali all’udienza, è nominato il giudice istruttore e sono emessi provvedimenti provvisori. Il giudice istruttore fissa una serie di udienze. Il divorzio giudiziario ordinario si conclude con una sentenza definitiva oppure non definitiva (per decidere sulle condizioni non ancora definite), pur producendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio.