Celebrazione di matrimonio
Contestualmente alla celebrazione, sia civile sia religiosa, gli sposi dichiarano il regime patrimoniale da loro scelto (comunione o separazione dei beni). Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione resa ad un notaio, trascritta e annotata sull'atto di matrimonio a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
Matrimonio civile
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal Codice Civile agli articoli 106 e seguenti. Nel giorno stabilito, l'ufficiale di Stato civile (il Sindaco o un suo delegato), nella Casa Comunale, alla presenza di due testimoni, anche parenti, celebra il matrimonio.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 giorni e non dopo 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni. Il giorno e l'orario vanno comunque concordati preventivamente con l’ufficiale di Stato Civile.
Matrimonio religioso
Coloro che intendono celebrare il matrimonio religioso, secondo il culto cattolico, o uno degli altri culti riconosciuti dallo Stato italiano, devono preventivamente munirsi di richiesta di pubblicazione del parroco o equivalente ministro di culto, tranne che per i seguenti culti: Chiesa valdese, Comunità israelitica, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, Assemblea di Dio in Italia, U.C.E.B.I., C.E.L.I., per i quali è sufficiente la richiesta scritta degli interessati.
Non prima di 4 e non dopo 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni di matrimonio.