Denunce Inizio Attività Commercio (D.I.A.)
Scarica il modulo
Se l'utente è già in possesso del modulo da quest'area potrà inoltrare direttamente la propria richiesta al Comune.
Invia modulo
Si ricorda che per accedere al servizio di inoltro pratica occorre essere registrati al portale. Se non sei già registrato accedi all'area registrazione.
Registrati
Informazioni generali
Pubblicato di recente un decreto legge relativo alle "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale' che contiene molte disposizioni, fra le quali quelle che riguardano il rafforzamento del sistema doganale e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, la semplificazione delle procedure di acquisto di auto e motoveicoli, il rafforzamento e rilancio del settore turistico, le disposizioni in favore della produzione agricola ed interventi di sostegno e garanzia all'attività produttiva. Ma le disposizioni di maggiore interesse sono quelle contenute nell'art. 3 che detta una nuova disciplina per la dichiarazione di inizio attività. In particolare il decreto legge dispone che "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumità del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche
per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Come e dove fare la dichiarazione
L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni
dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente. L'amministrazione
competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un
termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di auto tutela. A due anni
dall?introduzione della super-Dia, con il Testo Unico edilizia (Dpr 380/2001), modificato dalla legge Obiettivo (Legge 443/2001), è possibile fare un bilancio dell?utilizzo di questo istituto nelle varie
regioni italiane. Emerge che il ricorso a tale procedura dipende, in gran parte, dalla presenza o meno di una legislazione regionale che ne faciliti l?applicazione: nella sola città di Milano la super-Dia ha
conosciuto un vero e proprio boom, raggiungendo il 92% degli interventi edilizi privati di ristrutturazione edilizia, urbanistica e di nuova costruzione, fino al 96% per interventi di recupero a fini abitativi
dei sottotetti. Effetto della legge urbanistica regionale lombarda che, fin dal 1999, consente di utilizzare la super-Dia per le nuove costruzioni anche senza prescrizioni di dettaglio, come previsto invece
dalla legge nazionale, alla sola condizione che vi sia il piano attuativo se il Prg lo prevede. In gran parte delle regioni italiane, però, la super-Dia, pur essendo prevista dalla legislazione, ha avuto
scarso successo, soprattutto per le nuove costruzioni. Per i lavori importanti di ristrutturazione la super-Dia è sempre utilizzabile, ma ha avuto scarsa applicazione nei casi in cui gli stessi Comuni non ne
hanno favorito l'uso.