Assegno di sostegno
Dal 1 gennaio 1999 i nuclei familiari con almeno tre figli minori possono ottenere un assegno a carico del Comune di residenza che dal 1 gennaio 2002 è pari a 110,58 al mese per tredici mesi l'anno (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali).
L'assegno si ottiene a condizione che il nucleo non abbia redditi superiori a determinati tetti.
I redditi sono calcolati in base ai criteri stabiliti dal "redditometro".
La prestazione non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
L'assegno può essere richiesto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. I Comuni provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicare all'INPS i dati necessari per il pagamento. Inoltre i Comuni possono affidare all'INPS il servizio di concessione della prestazione, mediante specifici accordi.