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Legge di Riferimento 28 agosto 2001 n 388


Decreto Ministeriale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 28 agosto 2001, n. 388

"Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale."

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2001, n. 250)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge quadro sul volontariato";

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Visto, in particolare, l'articolo 59, comma 44, della citata legge n. 449 del 1997, con il quale è stato istituito il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che prevede l'utilizzazione di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'erogazione di contributi, a sostegno dell'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della predetta legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, nonchè per l'acquisto da parte delle sole organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e della sanità;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. DIP/GB/0117/01 del 10 luglio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore di associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto da parte delle medesime di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili.

3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene attribuita direttamente alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari secondo i criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Possono presentare la domanda per la concessione del contributo i seguenti soggetti:

a) le associazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 11agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;

b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3.

Acquisti finanziabili

1. Il contributo è concesso ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di:

a) autoambulanze;

b) beni strumentali, ad esclusione dei beni immobili, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, che per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;

c) beni, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche.

2. Per un periodo di almeno tre dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non può essere, per alcun motivo, utilizzato per attività diverse da quelle indicate all'articolo 1 del presente regolamento o ceduto a terzi.

3. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei tre anni dalla data di acquisto, solo in favore di organizzazioni di volontariato o in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

4. In tal caso il corrispettivo della vendita o della cessione non dovrà essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai beni di cui alla lettera c) del comma 1 acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale(ONLUS) e donati a strutture sanitarie pubbliche.

Art. 4.

Suddivisione delle risorse disponibili

1. Le quote del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, annualmente destinate all'attività istituzionale delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 2 del presente regolamento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono così suddivise:

a) per l'esercizio 2000:

1) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
2) nella misura del 20 per cento per l'acquisto di beni strumentali;

b) per gli esercizi 2001 e successivi:

1) nella misura dell'80 per cento per l'acquisto di autoambulanze;
2) nella misura del 15 per cento per l'acquisto di beni strumentali;
3) nella misura del 5 per cento per l'acquisto da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di beni da donare strutture pubbliche.

2. I contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2000 sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2001 fino al31 dicembre dello stesso anno; i contributi a carico dei fondi stanziati per l'esercizio 2001 e successivi sono concessi per gli acquisti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. La domanda di concessione del contributo dovrà essere trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili, via Veneto n. 56, 00187 Roma, unicamente tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; la data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) documentazione recante i dati identificativi dell'ente richiedente, completa del certificato di iscrizione presso il Registro del Volontariato competente per territorio o copia autentica della comunicazione all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) copia dell'atto di acquisto e della fattura di vendita dell'autoambulanza o del bene strumentale per il quale si chiede la concessione del contributo;

c) copia dell'atto di acquisto e di donazione del bene di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento;

d) dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'ente circa l'utilizzo diretto ed esclusivo del bene oggetto del contributo perle attività di utilità sociale e circa le condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. La disposizione di cui alla lettera d) del comma 2 del presente articolo non si applica ai beni di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 3, acquistati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) da donare a strutture sanitarie pubbliche.


Art. 6.

Termini di presentazione delle domande

1. Le domande di cui all'articolo 5 devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno cui sono stati effettuati gli acquisti.

2. Per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2000 le domande di concessione del contributo devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 7.

Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande

l. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui all'articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali comunica, con decreto del Capo del Dipartimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo concesso viene erogato tramite bonifico bancario o postale, vaglia bancario o assegno circolare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Art. 9.

Revoca del contributo

1. Il contributo concesso è revocato qualora l'associazione o l'organizzazione cui sono stati assegnati non rispetti le prescrizioni del presente regolamento, ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.