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Associazioni

Le cooperative sociali
 
 Le cooperative sociali sono imprese che, a differenza di quelle con fine di lucro, nascono con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità. Pur operando nei servizi alla persona e pur essendo connotate statutariamente dai fini sociali, queste particolari società sono state sempre sensibili ad una organizzazione aziendale molto prossima a quella del mercato. Le cooperative sociali, tuttavia, restano una delle realtà più vive del Terzo Settore.
 
Le cooperative sociali   Le organizzazioni di volontariato
 
 Ogni giorno in Italia milioni di persone offrono il loro tempo e le loro energie per aiutare gli altri: il volontariato nel nostro Paese si presenta come una realtà in forte crescita. Sempre attivo sui vecchi terreni quali l'assistenza alle persone deboli e la lotta alla povertà e con un instancabile slancio verso fronti nuovi quali la cooperazione internazionale, la tutela dell'ambiente e la pace, il volontariato ha avuto il più significativo riconoscimento istituzionale con la legge 266/91, nota anche come legge quadro sul volontariato. La legge regola il rapporto del volontariato con l'istituzione pubblica e definisce con precisione cosa si deve intendere per attività di volontariato. Precisa, inoltre, i fini e le peculiarità delle organizzazioni impegnate in questo settore.
 

Cos'è un'organizzazione di volontariato
 
Sono considerate organizzazioni di volontariato tutti quegli organismi liberalmente costituiti al fine di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Le organizzazioni di volontariato possono avere la struttura giuridica che ritengono più adeguata al raggiungimento del proprio fine, purché compatibile con lo scopo solidaristico.

E' previsto poi che lo statuto indichi espressamente:
- l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative
- la gratuità delle prestazioni degli aderenti e l'esplicitazione dei criteri della loro ammissione ed esclusione
- i diritti e gli obblighi degli aderenti medesimi
- l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. 
 

 

Cosa si intende per attività di volontariato
 
L'attività di volontariato, secondo la legge n.266/91, è "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".

L'attività del volontariato non può essere retribuita. Al volontario possono essere solo rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti con l'organizzazione di appartenenza.

Chi svolge attività di volontariato all'interno di organismi di volontariato iscritti nei Registri regionali ha diritto ad usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro.

Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi nei limiti strettamente necessari alla realizzazione dell'attività principale.