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Richiesta Autorizzazioni attività commercio su suolo pubblico


Giorni, periodi ed orari di attività e di occupazione

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Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati si effettua nei giorni indicati nei punti precedenti in relazione a ciascuno dei mercati stessi. Lo svolgimento dell'attività commerciale per la vendita di prodotti stagionali deve essere effettuata in un periodo di tempo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180. L'orario per ciascuna delle attività di cui sopra è determinato con provvedimento del Sindaco. I titolari di posteggio possono iniziare ad allestire le attrezzature 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni; le attrezzature stesse devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle vendite e l'area deve essere lasciata libera da ingombri e da eventuali rifiuti prodotti.





Posteggi e misure
Per posteggio si intende l'intera superficie data in concessione le cui dimensioni sono indicate per ognuno nei punti precedenti. I posteggi dovranno essere opportunamente separati tra loro in modo da consentire l'accesso all'interno da parte degli operatori.





Caratteristiche dei banchi

I banchi di vendita e le relative attrezzature devono essere decorosi, con le merci bene ordinate e convenientemente esposte. L'altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a 50 cm. e l'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di metri 2, misurata dalla parte più bassa, e può sporgere di 1 metro nella parte antistante e metri 0,20 su ciascun lato, oltre al confine del suolo assegnato, con assoluto divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. In deroga a quanto sopra, ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e arredamenti è consentita l'esposizione a terra. In ogni caso, l'esposizione delle merci in vendita deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività degli altri venditori od intralciare la circolazione pedonale. E' assolutamente vietato ingombrare con merci o altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco. E' inoltre vietato l'abbinamento dei banchi anche se i titolari sono legati da vincoli di parentela o di affinità. Ai veicoli attrezzati per la vendita, nonché a quelli che trasportano le merci, È consentita la sosta nell'area mercatale durante l'orario stabilito per le contrattazioni, purché rientrino nello spazio assegnato. L'installazione di chioschi, boxes e banchi di vendita destinati a rimanere in permanenza sull'area pubblica, comporta per il titolare della relativa concessione l'obbligo di mantenere le strutture pulite, efficienti ed esteticamente ordinate e decorose. E', comunque, prescritta l'osservanza di tutte le norme di legge.





Criteri di partecipazione all'assegnazione dei posti liberi
Possono partecipare gli operatori e le società in possesso di autorizzazione commerciale su aree pubbliche nel rispetto delle specifiche norme di legge, e gli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti, la cui qualità deve essere comprovata da un certificato del Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Regolamento relative all'assegnazione provvisoria di posteggi temporaneamente non occupati dal titolare, la partecipazione è subordinata all'ottenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Sindaco. Allo scopo di permettere ai commercianti interessati di scegliere nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili per un'assegnazione definitiva, presso il civico Ufficio Plateatico è messa a disposizione una planimetria, continuamente aggiornata, di tutti i posteggi esistenti nel territorio del Comune, con riportati gli esatti posizionamenti, le superfici e le eventuali specializzazioni merceologiche cui sono destinati, nonché se sono di tipologia "A" o "B".





Concessione dei posteggi

Fatte salve le ulteriori disposizioni regionali, i posteggi sono concessi, secondo la vigente normativa, su specifica domanda, in bollo, indirizzata al Sindaco e presentata al civico Ufficio Plateatico, che deve obbligatoriamente contenere:
  • cognome e nome o ragione sociale;
  • luogo e data di nascita, residenza o sede legale;
  • codice fiscale o partita I.V.A.;
  • numero e data di iscrizione al Rec;
  • tabelle e/o categorie merceologiche;
  • estremi della relativa autorizzazione commerciale su aree pubbliche;
  • il numero di posteggio, il mercato dove È ubicato ed i giorni in cui intende occuparlo;
  • gli eventuali titoli di priorità;
  • il mezzo con cui si intende esercitare l'attività (autobanco, banco mobile, box, banco fisso, ecc.).

In allegato devono essere presentate le copie fotostatiche, leggibili, della autorizzazione commerciale e del certificato camerale del Registro Ditte.

Salvo i casi di cessazione, rinuncia, revoca e decadenza previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, le concessioni hanno durata decennale e sono rinnovabili alla scadenza, a domanda scritta in bollo, che deve essere presentata all'Ufficio Plateatico entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno precedente a quello di scadenza.





Mancata occupazione ed assegnazione provvisoria del posteggio

L'operatore concessionario di posteggio che non lo occupi entro le ore 8,00 perde il diritto al medesimo (per tutta la giornata). Per la giornata e per tutto l'eventuale periodo di non utilizzazione il posteggio stesso può essere assegnato ad altro commerciante utilmente collocato nell'apposita graduatoria. Nel caso sul posto non sia presente nessun operatore riportato nel suddetto elenco, il posteggio è assegnato per la sola giornata a chi, tra coloro che ne fanno richiesta, ha iniziato prima l'attività ed a parità di merito a chi si è presentato per primo. Non si procede alla suddetta assegnazione provvisoria quando i posteggi non occupati dal titolare sono costituiti da boxes o chioschi e nei casi in cui sull'area si trovino strutture fissate stabilmente al suolo di proprietà del relativo concessionario.





Formazione delle graduatorie

I commercianti su aree pubbliche, per i giorni nei quali non hanno posteggi in concessione, possono chiedere al Sindaco di essere ammessi a frequentare il mercato per cui sono interessati mediante inserimento nell'apposito elenco degli "spuntisti" che ha validità annuale (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre) ed è rinnovabile a domanda scritta. La richiesta, in bollo, indirizzata al Sindaco, da presentarsi all'Ufficio Plateatico inderogabilmente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, deve, pena il non accoglimento, contenere:

  • complete generalità o ragione sociale;
  • residenza e domicilio o sede legale;
  • codice fiscale o partita I.V.A.;
  • estremi dell'autorizzazione commerciale;
  • il mercato che intende frequentare ed in quali giorni;
  • il mezzo con cui intende esercitare l'attività;
  • le tabelle merceologiche autorizzate;
  • in quali Comuni l'operatore ha posteggi in concessione ed in quali giorni;
  • gli altri Comuni in cui risulta in graduatoria come "spuntista";
  • eventuali titoli di priorità;
  • la data di inizio dell'attività.

In allegato alla domanda deve essere presentato:

  • copia autenticata dell'autorizzazione commerciale su aree pubbliche;
  • certificato del Registro delle ditte di cui al R.D. 20.9.1934, n. 2011, attestante la data di inizio dell'attività;
  • tutti i documenti che il richiedente riterrà opportuno sottoporre all'attenzione degli esaminatori.


L'Ufficio Plateatico provvederà entro il 30 Novembre alla formazione della graduatoria (una per ogni mercato), conteggiando i seguenti punteggi:

  • titolari di autorizzazione di tipo C senza posteggi punti 5
  • titolari di autorizzazione di tipo C con 1 posteggio punti 4
  • titolari di autorizzazione di tipo C con 2 posteggi punti 3
  • titolari di autorizzazione di tipo B con 1 o 2 posteggi punti 3
  • titolari di autorizzazione di tipo B con 3 o 4 posteggi punti 2
  • titolari di autorizzazione di tipo B con 5 posteggi punti 1
  • titolari di autorizzazione di tipo A con 5 posteggi punti 1
  • per ogni assegnazione provvisoria punti 1


La graduatoria sarà aggiornata bimestralmente e pertanto almeno 10 giorni prima della fine dei mesi pari sarà affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune e sarà applicabile dal 1ø giorno dei mesi dispari.

Agli operatori inseriti nella graduatoria, presenti sul mercato all'orario d'inizio delle contrattazioni e rimasti liberi per mancanza di posteggi disponibili, verrà conteggiato 1 punto.

Ai fini della formazione e dell'aggiornamento delle singole graduatorie, a parità di punteggi, la precedenza viene data:

1.        A chi ha fatto registrare il più' alto numero di presenze sul mercato;

2.        A chi ha iniziato prima l'attività.





Divieto di assegnazione e di utilizzo
A nessun commerciante potrà essere assegnato o concesso l'uso e da nessun operatore potrà essere utilizzato più di un posteggio contemporaneamente, nello stesso giorno, nello stesso mercato e con la stessa autorizzazione, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7, c. 7, del D.M. 248/93.





Subingresso nel posteggio
Nel caso di cessione dell'azienda per il commercio su area pubblica, al subentrante, previa domanda, in bollo, documentante l'avvenuto trasferimento dell'attività, verranno assegnati i posteggi in godimento al cedente o riconosciuti gli eventuali titoli di priorità dello stesso. Se il subentrante non intende avvalersi dei suddetti diritti deve darne comunicazione scritta all'Ufficio Plateatico.





Miglioria del posteggio
Qualora un commerciante su aree pubbliche abbia ottenuto la concessione di un posteggio che non corrisponda appieno alle esigenze del suo commercio, può chiedere la " miglioria ", cioè la concessione, in sostituzione di quello in atto assegnato, di un altro posteggio al momento disponibile per un'assegnazione definitiva più adeguata. La domanda, in bollo, è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata (fa fede il timbro postale di partenza), non risulti essere stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio in questione. Qualora due concessionari intendano effettuare lo scambio dei propri posteggi situati nello stesso mercato o in due mercati diversi, le domande, in bollo, motivate e sottoscritte da entrambi le parti devono essere presentate all'Ufficio Plateatico. La Giunta Comunale provvederà poi periodicamente ad evadere le richieste ed altresì ad attuare le modifiche delle dimensioni dei posteggi.





Divieto di cessione del posteggio
E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza dar diritto a rimborsi o altro.





Divieti in generale
Al fine di garantire il miglior svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, è fatto divieto di effettuare le vendite mediante illustrazione delle merci o con il sistema del battitore. E' considerato illustratore o battitore il commerciante che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche di determinati prodotti, o sulla particolare convenienza dell'acquisto. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni. In deroga, ai venditori di dischi, musicassette, radio, compact-disc, ecc., è consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non creare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto. Nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie. E' vietato porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle leggi vigenti. E' vietato vendere o porre in vendita prodotti non contemplati nell'autorizzazione o espressamente vietati dalle leggi vigenti. Si intendono prodotti destinati alla vendita tutti quelli che vengono disposti sui banchi e nelle attrezzature. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia, chiamare ad alta voce gli acquirenti, usare parole o compiere atti sconvenienti. E' vietato lordare i corridoi e gli interspazi, ovvero depositare o gettare rifiuti ed immondizie al di fuori dei contenitori appositamente predisposti nelle aree di vendita. E' vietato uccidere, spennare ed eviscerare gli animali che dovranno essere posti in vendita con l'osservanza di tutte le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. La vendita di animali vivi per uso alimentare è consentita solo agli agricoltori produttori diretti. Sia agli operatori commerciali che ai fornitori è vietato indossare grembiuli o altri capi lordati di sangue. E' vietato tenere o portare cani o altri animali dove si svolge il commercio su aree pubbliche. E' fatto divieto di detenere o usare, all'interno delle strutture mercatali chiuse, bombole di gas o altro liquido infiammabile. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono tutti i vincoli ed i divieti concernenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche.





Obblighi in generale
E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, durante l'orario di vendita, gli originali o copie autenticate dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, nonché di tenere presso di sé la ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P. e, se prescritto, il libretto sanitario. E' fatto inoltre obbligo di esibire ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze di Polizia o di altro personale incaricato alla sorveglianza tutti i documenti suddetti unitamente ad un documento di identità. E' fatto obbligo al commerciante di indicare sulle merci il prezzo di vendita in modo chiaro e ben leggibile e con preciso riferimento alla singola quantità e qualità dei prodotti. A tutti gli operatori è fatto obbligo di lasciare al termine delle contrattazioni l'area assegnata pulita e sgombra da rifiuti, che devono essere raccolti negli appositi contenitori. E' fatto obbligo a tutti i concessionari di comunicare immediatamente all'Ufficio Plateatico i cambi di residenza o di sede. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono i vincoli e gli obblighi concernenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche.





Revoca e decadenza della concessione di posteggio

La concessione relativa al posteggio È revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ed utilità pubblica.

E' fatto salvo il diritto dell'operatore di ottenere un altro posteggio, in sostituzione di quello revocato.

La concessione può essere sospesa o revocata qualora vengano a mancare le condizioni igienico-sanitarie.

La concessione è dichiarata automaticamente decaduta per le seguenti cause:

1.        perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche;

2.        inosservanza dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombro e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;

3.        mancato utilizzo del posteggio nell'anno solare (ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 112/91) nei seguenti termini:

o        13 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 1 giorno alla settimana;

o        26 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 2 giorni alla settimana;

o        39 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 3 giorni alla settimana;

o        52 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 4 giorni alla settimana;

o        65 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 5 giorni alla settimana;

o        78 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 6 giorni alla settimana;

o        91 assenze per chi ha l'obbligo di frequenza di 7 giorni alla settimana.

Per le attività stagionali, si riducono rispettivamente a:

o        15 assenze per concessioni di 2 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;

o        23 assenze per concessioni di 3 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;

o        30 assenze per concessioni di 4 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;

o        38 assenze per concessioni di 5 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana;

o        46 assenze per concessioni di 6 mesi-frequenza di 7 giorni alla settimana.

Nel caso di attività stagionali con frequenza inferiore a 7 giorni la settimana, in base a quanto sopra disposto, la decadenza della concessione è ridotta in proporzione ai giorni di occupazione concessi.
Per anno solare, si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto delle giornate in cui, per qualunque causa, di fatto le attività commerciali non hanno avuto effettivamente luogo (festività, scioperi, sospensioni, ecc.), né delle assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattie, purché documentate.
I casi di gravidanza e di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche.
In tutti i casi, le lettere di comunicazione a giustificazione delle assenze, con allegate le documentazioni in originale, dovranno essere fatte pervenire all'Ufficio Plateatico entro e non oltre il 3° giorno dalla data di inizio assenze.
Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto sopra disposto e nei termini prescritti, il periodo di non occupazione verrà considerato come mancato utilizzo non giustificato.
I periodi di ferie, per i quali corre l'obbligo della comunicazione scritta, vengono conteggiati come mancato utilizzo.

4.        Il Sindaco, inoltre, può, con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:

o        ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali;

o        particolare comportamento scorretto sia del concessionario che dei suoi coadiuvanti e dipendenti nei confronti del cliente e degli addetti alla vigilanza;

o        per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;

o        per cessione, anche parziale e sia pure temporanea, del proprio posteggio ad altro operatore commerciale, senza la contemporanea cessione dell'azienda;

o        per sostituzione di persona non legittimata nel godimento del posteggio.

5.        Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, con lettera raccomandata R.R., ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7.8.90, n. 241, all'interessato, il quale, a norma dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione della predetta Legge, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 16.12.93, è invitato a produrre, in carta libera, eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni delle assenze entro 20 giorni dalla data di ricevimento.

Se le osservazioni non saranno presentate o non perverranno in tempo utile si procederà, senz'altro, alla pronuncia di decadenza. Qualora venissero inviate, saranno valutate, ed accolte o respinte, a seconda delle cause che le giustificano.

Se accolte, non si procederà alla pronuncia di decadenza.
In caso di mancato accoglimento, la pronuncia di decadenza costituirà un obbligo per l'Amministrazione Comunale ed i suoi Uffici.

La decadenza della concessione del posteggio si concretizza con la notifica dell'atto all'interessato, ed è immediatamente esecutiva.
Del provvedimento deve essere data comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per la relativa revoca.





Tasse e canoni
Il titolare del posteggio è obbligato a corrispondere la tassa di occupazione del suolo pubblico ed il canone di concessione, nella misura determinata dall'Amministrazione Comunale.





Sorveglianza e controllo

Il Comando Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza e del corretto funzionamento di tutte le attività commerciali svolte su aree pubbliche nelle quali sono applicabili le norme e le sanzioni dei Regolamenti Comunali, delle disposizioni stabilite da Leggi e Regolamenti generali e speciali, da ordinanze del Sindaco e da eventuali provvedimenti dell'Autorità sanitaria locale, nonché dalle prescrizioni esecutive impartite dagli Agenti del predetto Comando.

Tutti coloro che operano su dette aree, nonché quelli che vi accedono, sono tenuti all'osservanza di tali disposizioni.

In particolare è compito degli Agenti di Polizia Municipale:

  • sovrintendere agli orari di inizio e fine occupazione ed a quelli stabiliti per le contrattazioni;
  • verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari;
  • prendere nota delle assenze dei titolari di concessione;
  • prendere nota delle presenze di tutti i commercianti non titolari di concessione, ivi compresi quelli che, per mancanza di spazi, non è possibile far posizionare;
  • assegnare, in via del tutto provvisoria, i posteggi rimasti disponibili;
  • far osservare tutte le disposizioni che disciplinano l'attività e tutte quelle che volta per volta possono venire emanate dalla Amministrazione Comunale;
  • redigere giornalmente un rapporto di servizio in cui vengano evidenziate le assenze dei titolari e le presenze degli altri commercianti, nonché i posteggi assegnati in via provvisoria con i nominativi dei relativi occupanti. Inoltre, devono essere segnalate tutte le novità e le notizie utili.




Registri

Per ciascuna area commerciale, l'Ufficio Plateatico cura la tenuta della relativa documentazione su apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori titolari di concessione di posteggio, con l'indicazione delle tabelle merceologiche, delle tasse e dei canoni dovuti, dell'area e del posto assegnato, della scadenza della concessione e delle assenze sia giustificate che ingiustificate. In altro registro, tenuto dallo stesso Ufficio, sono annotate tutte le presenze degli operatori non titolari di concessione e la relativa graduatoria per assegnazioni provvisorie che viene aggiornata bimestralmente (vale a dire alla fine dei mesi pari).





Comitati di funzionamento
Per ciascun mercato è costituito un comitato di funzionamento che resta in carica per una durata triennale. Il comitato è formato da un numero di componenti da 9 a 7, a seconda che i concessionari di posteggio siano, rispettivamente, superiori o inferiori al numero di 50 per ogni singola area. Del comitato stesso fanno parte 2 componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei commercianti più rappresentative, e un rappresentante dei consumatori, nominato dal Consiglio di Quartiere competente per zona. I rimanenti membri verranno nominati tramite elezioni, da svolgersi nell'ambito di ciascuna sede mercatale. Aventi diritto al voto sono i commercianti su aree pubbliche che operano presso il mercato, e, per ogni banco di vendita, può essere espresso un singolo voto, attraverso la persona titolare della relativa autorizzazione o tramite delega scritta ad altro operatore. Le operazioni di voto sono organizzate dal Comune mediante nomina di una commissione elettorale istituita dall'Amministrazione Comunale di concerto con le OO.SS. (composta da un funzionario comunale quale presidente e da 2 o 3 membri designati dalle OO.SS. a seconda che gli operatori siano rispettivamente inferiori o superiori al numero di 50) che effettuerà le operazioni di spoglio e proclamerà gli eletti. Le operazioni di voto avverranno in un giorno di mercato di maggior affluenza. Il comitato deve, successivamente, designare, al suo interno, un membro con funzioni di coordinatore. Ove l'esito delle elezioni non esprima il numero previsto delle candidature, il comitato risulterà validamente costituito dai rappresentanti indicati dalle OO.SS., unitamente al rappresentante dei consumatori ed alle candidature residuali eventuali espresse dalla votazione. I compiti del comitato di funzionamento sono i seguenti: ' proporre all'Amministrazione comunale le soluzioni più funzionali per il buon andamento delle attività commerciali che si esplicano nell'area di mercato; ' riferire ogni qualvolta sia richiesto all'Amministrazione comunale, ed almeno una volta all'anno, intorno agli elementi essenziali circa la funzionalità del mercato ed ogni altro problema funzionale che si evidenziasse per un miglioramento della efficienza della struttura comunale attrezzata. I pareri del comitato sono validamente espressi con la presenza di almeno un terzo dei componenti, con voto conforme della maggioranza relativa dei presenti. L'Amministrazione comunale può conferire al comitato di funzionamento la gestione della struttura ai fini della ripartizione delle spese comuni.





Furti e incendi
L'Amministrazione comunale non risponde dei furti delle merci e delle attrezzature di proprietà dei venditori che operano su aree pubbliche, nonché degli incendi e dei danni arrecati a terzi.





Installazione di strutture fisse
Il commerciante su aree pubbliche che intende occupare il posteggio in concessione con box, chiosco, o con una struttura destinata a rimanere in permanenza sull'area deve preventivamente munirsi della necessaria autorizzazione. La richiesta, in bollo, indirizzata al Sindaco e presentata all'Ufficio Plateatico, deve essere corredata da un progetto grafico della struttura che si vuole posizionare e da un certificato di conformità, redatto da un professionista abilitato, dell'impianto elettrico alle vigenti norme di legge. Ottenuti i pareri di competenza degli uffici interessati, sarà eventualmente rilasciata l'autorizzazione con inserite le condizioni alle quali il richiedente deve ottemperare.





Allacciamenti
Il commerciante su aree pubbliche che intende collegare il posteggio assegnato alla rete idrica, elettrica e fognaria, deve chiedere preventivamente l'autorizzazione con domanda scritta, in bollo, indirizzata al Sindaco e presentata all'Ufficio Plateatico, corredata dai rispettivi contratti stipulati con gli enti interessati. L'esecuzione delle opere deve avvenire nella piena osservanza delle condizioni inserite nella comunicazione di accoglimento.





Sanzioni
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 112/91, dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con 248/93 e dalle altre leggi e norme generali e speciali, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 106 della Legge Comunale e Provinciale n° 383/34. In caso di particolare gravità delle violazioni al presente Regolamento o di reiterata violazione delle stesse, il Sindaco può disporre la sospensione temporanea, senza onere per il Comune, della validità della concessione di posteggio per un periodo non superiore a 20 giorni.