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Richiesta Autorizzazioni attività affitto case per ferie



Legge di riferimento

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La LR 18/97, all'art. 2, definisce le strutture ricettive extraalberghiere, distinguendole in:
  • affittacamere: le strutture ricettive gestite da privati, composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari;
  • gli ostelli per la gioventù: le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani;


Le case per ferie

Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a 90 giorni, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende per l'ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari.
Tali strutture ricettive possono essere realizzate in immobili destinati ad abitazione collettiva.


La LR 33/98, disciplina la gestione delle case e degli appartamenti per vacanze, ovvero quelle strutture ricettive dirette alla produzione di servizi per l'ospitalità, che definisce come gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi.


Si considera gestione di case ed appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale, la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.


La LR 33/98 individua e disciplina anche le case e appartamenti per vacanze, che esercitano l?attività solo per brevi periodi e per i quali è possibile parlare solo di una gestione in forma non imprenditoriale.


Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati determinati servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, individuati dall' art 3, LR 33/98.
Le case e appartamenti per vacanze sono considerati, ai
fini igienico-sanitari, edilizi e urbanistici, immobili destinati
alla residenza di cui alle categorie catastali A/1, A/2,
A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/11 (art. 4).




Ufficio competente

Sportello unico per le attività produttive territorialmente competente.




Ente territoriale della funzione
Comune competente per territorio.




Altri enti coinvolti nel procedimento
ASL;
VV.F;
APT.





Adempimenti
Ai sensi dell'art. 7, LR 18/97, l'Autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive di affittacamere, ostelli per la gioventù e case per ferie, è concessa dal Comune, previo conseguimento dell'Attestato di classificazione e parere rilasciati dall'APT.

L'istanza di Autorizzazione, presentata allo sportello unico, deve contenere la documentazione finalizzata al rilascio dell'Attestato di classificazione. Dalla domanda in carta legale, devono risultare:

  • generalità del richiedente;
  • ubicazione dei locali destinati all'attività;
  • numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
  • descrizione dettagliata dell'arredamento;
  • descrizione dettagliata dei servizi offerti, ivi compresi quelli complementari e accessori (artt. 3 e 5, LR 18/97);
  • periodo di esercizio dell'attività;
  • possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, TULPS;
  • Permesso di soggiorno per i cittadini non comunitari;
  • categoria catastale dell'immobile.


Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

  • planimetria dell'immobile firmata da un tecnico iscritto all'Albo professionale;
  • certificato sanitario dell?ASL competente per territorio;
  • atti comprovanti la disponibilità dei locali;
  • dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante la conformità della struttura e della impiantistica alle norme vigenti;
  • certificato di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese turistiche, di cui all'art. 6, L 217/83 del gestore dell'esercizio, limitatamente agli affittacamere e agli ostelli per la gioventù;
  • ricevute comprovanti il pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti;
  • regolamento interno della struttura, da esporre all?ingresso dell?immobile e in ogni camera, limitatamente agli ostelli per la gioventù;
  • certificazione inerente la costituzione e le finalità dell'ente pubblico, dell'associazione o l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche o dell'ente religioso gestore, limitatamente alle case per ferie;
  • tariffe minime e massime che si intendono praticare, riferite a ciascun servizio, comprensive di IVA.


L'APT, sulla base della documentazione presentata e dei relativi accertamenti effettuati tramite sopralluogo, trasmette al Comune, entro 30 gg. dal ricevimento della domanda, l'Attestato di classificazione, con indicazione, per gli esercizi di affittacamere, della categoria attribuita, e un motivato parere concernente l'Autorizzazione amministrativa all'esercizio della struttura ricettiva.

Entro i 30 gg. successivi al ricevimento del Parere da parte dell'APT, il Comune provvede in merito all'Autorizzazione, indicando la categoria di classificazione, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi autorizzati.

Il provvedimento di Autorizzazione è comunicato all'APT.

Nel caso in cui si verifichino mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione originaria delle strutture, deve essere richiesta all'APT la variazione dell'Attestato di classificazione (art. 9).

Ai sensi dell'art. 8, chi voglia offrire, nella casa in cui abita, un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, non è tenuto a richiedere al Comune alcuna Autorizzazione.

Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazionef amiliare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato,cibi e bevande confezionati per la prima colazione,senza alcun tipo di manipolazione.

Chi intenda esercitare questa attività deve comunicare preventivamente all'APTl'avvio dell'attività, dichiarando gli elementi di cui all'art.7, co. 2, per comprovare l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, ovvero quelli igienico-sanitari ed edilizi previsti dai Regolamenti comunali per i locali di civile abitazione, e degli idonei dispositivi di sicurezza secondo le disposizionivigenti.

L' APT provvede ad effettuare il sopralluogo per la conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività e ad inserire quelle strutture in uno specifico elenco.

Anche l'Autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze, ex LR 33/98, è concessa dal Comune, previo conseguimento dell'Attestato di classificazione e del Parere rilasciati dall'APT.

La documentazione da presentare per ottenere la classificazione è data dall'art. 6, LR 33/98. Entro 60 gg. dalla ricezione della dichiarazione, l'APT competente per territorio, sulla base di quanto dichiarato e degli accertamenti effettuati tramite sopralluogo, procede alla classificazione e trasmette il relativo attestato, unitamente alla documentazione prodotta, al Comune nel quale si svolge l'attività.

Entro 30 gg. successivi al ricevimento dell'Attestato, il Comune, provvede al rilascio dell'Autorizzazione, dandone comunicazione alla competente APT. Decorso inutilmente tale termine l'Autorizzazione si intende rilasciata.

Il titolare della Autorizzazione è tenuto a comunicare all APT e al Comune competenti ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.





Tempi

  • Attestato di classificazione: 60 gg.;
  • Autorizzazione: entro 30 gg. successivi al ricevimento dell'Attestato, il Comune provvede al rilascio dell'Autorizzazione. Scaduto inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta. 




Oneri
Marca da bollo del valore corrente sulla domanda unica e oneri vari di segreteria.


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