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Richiesta Autorizzazioni attività - vendita giornali e riviste



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Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi. Tale attività è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale.





Chi può avere l'autorizzazione

Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.


Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto.
I soggetti che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.
Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.





Quando non è necessaria l'autorizzazione

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.





Piano di localizzazione

Le attività di rivendita di giornali e riviste sono regolamentate da apposito piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 24 aprile 2001 n. 170, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01.03.2003, che si propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione del Piano stesso:
  • Assicurare un più razionale insediamento delle rivendite in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione;
  • Favorire una migliore produttività del servizio, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento delle rivendite esistenti; compatibilmente con le prescrizioni urbanistiche e gli interessi generali dell'uso pubblico dei suoli;
  • Facilitare agli utenti il più facile accesso ai punti di vendita.





Autorizzazioni
L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 2 del D.Lgs 24 aprile 2001 n. 170, salvo i casi di esenzione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 24 aprile 2001 n. 170.
L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico.
L'autorizzazione abilita esclusivamente la vendita di 'giornali, riviste e loro supplementi, altre pubblicazioni periodiche registrate come tali presso il Tribunale'.
Non viene previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.
Il titolare di rivendita è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
La sospensione dell'attività di vendita per effettive e comprovate cause di forza maggiore deve essere comunicata al Responsabile dello sportello unico entro 5 giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.
Il titolare di rivendita, nei periodi di chiusura, è tenuto ad esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.





Modalità
La domanda di autorizzazione per i nuovi punti vendita (Marca da bollo € 14,62)e per i trasferimenti di sede (Marca da bollo ' 14,62) deve essere presentata allo Sportello Unico corredata dai seguenti dati e documenti:

  • Planimetria dei locali di vendita e di servizio in scala 1: 100;
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, a norma del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, contenente le seguenti dichiarazioni: codice fiscale e/o partita Iva, disponibilità dei locali, dichiarazione del possesso di eventuali altre autorizzazioni, condanne e/o procedimenti penali




Decadenza o revoca dell'autorizzazione
L'autorizzazione decade o viene revocata nei seguenti casi:

  • quando venga sospesa l'attività per un periodo superiore ad un anno;
  • quando la rivendita venga aperta o trasferita senza la preventiva autorizzazione. In tal caso la revoca viene disposta dopo apposita diffida e si predisporrà l'immediata chiusura della rivendita ed in caso di trasferimento il ripristino della stessa nell'ubicazione originaria in un termine non superiore ai trenta giorni;
  • quando non venga assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate prevista dall'art. 4 del D.Lgs 24 aprile 2001 n 170




Requisiti minimi di superficie

  1. Gli esercizi di rivendita collocati in edifici devono disporre di una superficie minima di vendita di mq . 15.
  2. Non è ammessa la realizzazione di chioschi.
  3. Il lay-out degli esercizi deve comunque assicurare parità di trattamento alle diverse testate.