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Adozione nazionale e internazionale


 
È un provvedimento che riguarda i minori in stato di abbandono per i quali il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità.

Per presentare la domanda sono necessarie le seguenti caratteristiche: i coniugi devono essere sposati da almeno tre anni; devono ottenere dal Tribunale per i Minorenni un giudizio di idoneità; la differenza di età tra genitori adottivi e adottato non dev’essere inferiore ai 18 anni.

La domanda ha validità di due anni e non può essere ripresentata.

Per l’adozione nazionale il Tribunale valuta le informazioni ricevute dai Servizi Territoriali, formula un giudizio sulla coppia e procede all’affidamento del minore per uno o più anni. L’adozione diventa definitiva se il periodo preadottivo avrà esito positivo.

Per l’adozione internazionale l’iter è identico ma il giudizio sulla coppia viene anche espresso formalmente in un decreto di idoneità o non idoneità. La coppia, dopo aver ottenuto l’idoneità, può rivolgersi a uno dei Centri autorizzati legalmente che si occupano di adozioni internazionali. La legge approvata nel dicembre 1998 renderà presto obbligatoria tale procedura.

Per un primo colloquio informativo occorre rivolgersi al Servizio Socio-assistenziale di base competente per territorio; la domanda dev’essere presentata al Tribunale per i Minorenni.