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Quali redditi non si calcolano


Non sono considerati redditi, ai fini del diritto all'assegno:

- le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
- le pensioni di guerra
- le rendite INAIL
- le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti
- l'indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali
- l'indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF
- i trattamenti di famiglia
- i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni
- gli arretrati delle integrazioni salariali.

ALMENO IL 70%

L'assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.