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Interruzione di gravidanza

 

La legge tutela il diritto della donna quando questa decide di non portare a termine una gravidanza.
premessa: per IVG si intende la volontà della donna di non proseguire una gravidanza.
L’aborto volontario è legale in quasi tutti i paesi del mondo. Ogni anno vengono praticati 50000000di IVG.
Spesso, a causa dei costi o delle complesse procedure burocratiche, molte donne ricorrono all’aborto clandestino (circa 20000000; ¼ degli aborti  rischio riguarda ragazze di età compresa tra i 15 ed i 19 anni.).
Un’indagine condotta in 33 paesi, ha purtroppo dimostrato che l’IVG è ancora usata come metodo di controllo della fertilità. E’ quindi indispensabile, oltre a fornire tutte le indicazioni necessarie per permettere alla donna di praticare l’IVG, che a questa venga poi fissato un appuntamento post-intervento per un controllo fisiologico e per un colloquio sanitario mirato ad una educazione sanitaria contraccettiva.

La Legge 194/78, all’art. 6, prevede che l’IVG possa essere praticata solo entro i 90 giorni dall’inizio della gravidanza (fa fede la data dell’ultima mestruazione); prevede inoltre che  debbano passare non meno di 7 giorni dalla compilazione del certificato all’esecuzione dell’intervento.
L’IVG può essere eseguita oltre i 90 giorni di gestazione solo nel caso si ravvisi che la gravidanza mette in pericolo la salute psichica e/o fisica della donna (ad esempio in caso della presenza di gravi anomalie fetali).
L’art. 5 della stessa Legge prevede inoltre che, qualora il medico ritenga vi siano le condizioni da rendere urgente l’intervento, rilasci alla donna un certificato attestante l’urgenza. In questo caso non va rispettata la pausa dei 7 giorni.

 

L'iter burocratico

La legge permette l’interruzione volontaria di gravidanza entro e non oltre le 12 settimane di gestazione.
In casi particolari, comprovati da certificati medici che attestino che l’eventuale prosecuzione della gravidanza porterebbe pericolo per la vita della donna o per il suo equilibrio psichico, il termine delle 12 settimane può essere oltrepassato.
Il certificato valido per l’interruzione volontaria di gravidanza viene rilasciato da un ginecologo consultoriale, che sottopone la donna ad una visita ostetrica per valutare che l’epoca gestazionale sia corrispondente e che non superi le 12 settimane.
Il certificato ha valenza a partire da una settimana dopo la sua compilazione. Questo per permettere alla donna di pensare ulteriormente, fermo restando che essa può decidere di non interrompere la gravidanza in qualsiasi momento, anche sul lettino dell’intervento.
Ogni ospedale ha un suo protocollo. Alcuni eseguono l’intervento in epidurale, ciò è vantaggioso per quello che riguarda gli esami preoperatori (che sono pochi), ma la maggior parte delle donne che vi si sono sottoposte ha lamentato il fatto di “assistere” all’intervento. Altri ospedali lo eseguono in anestesia totale.
Una volta scelto l’ospedale di riferimento, la donna viene prenotata per gli esami preoperatori e le viene fissato il giorno dell’intervento.
Spesso l’ospedale stesso prescrive alla donna la pillola anticoncezionale, da assumere la sera stessa dell’intervento (che viene considerato come 1° giorno mestruale).
In caso che la donna sia minore, interviene l’assistente sociale che, dopo avere accertato l’impossibilità di coinvolgere i genitori, si mette in contatto con il tribunale dei minori che nomina un giudice tutelare che firma, in vece dei genitori, il consenso all’intervento. La minore viene comunque accompagnata in tutte le fasi dell’iter procedurale.
Oggetto: modalità di rilascio della certificazione per interruzione volontaria di gravidanza (IVG)  scopo: dare piena applicazione alla L.194/78, relativa alla procedura per IVG campo di applicabilità: ambulatori ginecologici consultoriali per donne, anche minori, residenti, non residenti ed extracomunitarie riferimenti: L.194/78
responsabilità: medico,ostetrico,ginecologo, ostetrica, ass. sanitaria, ass. sociale.